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Domande Frequenti

Ti diamo il benvenuto nella nostra sezione FAQ.

Qui puoi trovare risposte alle domande più frequenti sul servizio regionale fornito dal portale del Catasto CURI.

Cosa si intende per impianto termico?


L’impianto termico è definito dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies) del D.Lgs. 192/2005, come modificato dalla Legge n. 90 del 2013 e D.Lgs. n. 48 del 10/06/2020, ovvero:

«Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolarizzazione e controllo, eventualmente combinato con gli impianti di ventilazione.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.»

Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
- Gli edifici residenziali monofamiliari;
- Le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Su quali impianti è necessario effettuare i controlli di efficienza energetica?

Ai sensi art. 13 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana, con le periodicità indicate nell'allegato A del DPR 74/2013, su tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e su tutti gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
- il sottosistema di generazione;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

In cosa consiste la dichiarazione di avvenuta manutenzione?

La dichiarazione di avvenuta manutenzione consiste nel più recente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), conforme agli allegati del D.M. 10/02/2014, completo del bollino previsto in base alla potenza dell’impianto come da tabella di seguito riportata:

IMPORTO BOLLINO PER IMPIANTI TERMICI
(Art. 12 - Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana)
Potenza utile termica complessiva Impianto Fino a 100 kW
Importo Bollino € 8,00

L’importo del bollino e la validazione della dichiarazione non è applicabile per il territorio della Città Metropolitana di Palermo (ad esclusione dei Comuni di Palermo e Bagheria).

Come fanno i manutentori a registrarsi sul curi?

Le ditte di manutenzione che vogliono registrarsi sul CURI per la prima volta devono cliccare sulla finestra “MANUTENTORI” - “ACCEDI” nella HOME del sito www.curi.it e seguire i passaggi automatici successivi.

Qual'è la procedura per l’emissione dei bollini?

La procedura di acquisto dei Bollini digitali passa attraverso l’utilizzo di un “Portafoglio Digitale” che ciascuna Ditta di manutenzione potrà ricaricare in base alle proprie esigenze.
Il portafoglio digitale sarà ricaricato tramite versamento a mezzo bonifico bancario intestato a:
“ORGANISMO ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI”
IBAN: IT46N0200805017000106346803
IMPORTANTE: la causale del bonifico deve contenere il codice ID manutentore visualizzabile sul proprio profilo una volta effettuata la registrazione sul CURI.

Chi può acquistare i bollini?

I bollini possono essere acquistati esclusivamente dalle imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

Quali sono i requisiti dei manutentori di impianti termici?

Le operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le tipologie impiantistiche pertinenti. Le tipologie impiantistiche riguardanti gli impianti termici degli edifici sono quelle previsti dalle lettere c) ed e) del suddetto D.M. 37/08. In particolare, esse sono: - Lettera c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; - Lettera e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Nella maggior parte dei casi, impianti termici alimentati a gas, occorrono entrambe le abilitazioni che la ditta manutentrice dimostra attraverso un documento rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nel caso di impianti con macchine frigorifere contenenti gas serra occorre, inoltre, che l’impresa sia inscritta al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del DPR 43/2012.

Chi deve trasmettere la dichiarazione di avvenuta manutenzione?

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana, “Al termine delle operazioni, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7 del decreto n. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CURI.”

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere trasmessa dal manutentore alla società Organismo Ispezioni Impianti Termici. Si ricorda che, come previsto dall’art. 13 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana, “Così come previsto dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 74/13, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell’ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonchè per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW”.

Qual'è la procedura per la trasmissione dei rapporti di efficienza energetica?

La trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni di avvenuta manutenzione (rapporto di efficienza energetica e relativo bollino), potrà avvenire, per via telematica, attraverso l'apposita piattaforma on line, alla quale è possibile accedere mediante le credenziali fornite dall'Organismo.

Cosa fare nei casi di nuova installazione di impianti termici?
Come previsto dall’art. 4 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana, i nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità, a cura degli installatori/manutentori regolarmente iscritti.
I bollini acquistati hanno una scadenza?

In relazione alla scadenza dei bollini, prevista in 60 gg dalla data di emissione, con la presente si chiarisce che al fine di venire incontro alle richieste pervenute e con l’obbiettivo di snellire le procedure di caricamento, è stata eliminata la scadenza.

Non è quindi più prevista l’originaria scadenza legata all’acquisto dei bollini.

Chi è il responsabile dell’impianto termico?

L’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013 stabilisce che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto. Vi sono però le seguenti situazioni particolari:

  • Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo;
  • Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio;
  • Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato.
Chi è il terzo responsabile?

La vigente normativa prevede, per i responsabili di impianto termico, la possibilità di derogare l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, ad un terzo responsabile. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il Terzo Responsabile:

  • Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto termico;
  • Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica;
  • Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto;
  • Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza;

Il Terzo Responsabile deve informare Organismo Ispezioni Impianti Termici:

  • Della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  • Della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

La trasmissione delle suddette comunicazioni potrà avvenire utilizzando gli appositi modelli scaricabili dalla sezione “Modelli e Documenti” del sito www.curi.it

Nuove installazioni o sostituzioni di generatore di calore

Le nuove installazioni di impianti termici o le sostituzioni di generatore di calore devono essere effettuate esclusivamente da imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08.
Il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti esclusivamente ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3 del D.M. 37/08.
L’installatore, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati in conformità alla normativa vigente, dichiarando di aver controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge, ed è responsabile della corretta esecuzione degli stessi.
Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del D.M. 37/08.
L’installatore, ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), del D.P.R. 74/2013, per impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, effettua, all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, i controlli di efficienza energetica, e provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme ai modelli di cui al D.M. 10/02/2014.
Come previsto dall’art. 4 dell’Allegato A al Decreto 14/01/2015 Assessorato Energia Regione Siciliana, i nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità. La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti, per il tramite degli installatori/manutentori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Impianti soggetti a ispezione obbligatoria

Ai sensi art. 15 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100% degli impianti, ogni quattro anni;
f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, del D.P.R. n. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell’allegato B del suddetto decreto.

Ai sensi art. 17 del Decreto 14/01/2015 Ass. Energia Regione Siciliana Il costo dell’attività ispettiva, ricalcolato in base al ribasso della procedura di gara, a carico del responsabile dell’impianto, in ragione delle fasce di potenza, è quello riportato nella seguente tabella:

TARIFFE DI ISPEZIONE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA E DELLA POTENZA (importi IVA inclusa)
TIPOLOGIA DI IMPIANTO Fascia di potenza Tariffa per installazione
≤ 15 anni
Tariffa per installazione
> 15 anni
Impianti a combustione 10 kW ≤ Pf > 35 kW € 61,00 € 72,44
35 kW ≤ Pf > 116,3 kW € 91,50 € 160,13
116,3 kW ≤ Pf > 350 kW € 122,00 € 190,63
Pf ≥ 350 kW € 152,50 € 251,63
Macchine frigorifere e/o pompe di calore Put ≥ 12 kW € 114,38
Sottostazione di scambio termico Put ≥ 10 kW € 114,38

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, con relativo Bollino, è ritenuto sostitutivo dell’ispezione.

Sostituzione di un generatore con altra tipologia su impianto accatastato sul curi

Impianto con Generatore già accatastato e successivamente sostituito con altro di diversa tipologia, da parte della stessa ditta o da altra ditta diversa.
Nel caso in cui sull’impianto, precedentemente dichiarato con un bollino in corso di validità, venga sostituito il generatore di calore con uno diverso (es. caldaia tradizionale sostituita con nuova caldaia ibrida ; caldaia sostituita con nuova pompa di calore), il manutentore/installatore dovrà provvedere alla trasmissione telematica sul CURI del Rapporto di Efficienza Energetica di prima accensione (completo dell’analisi di combustione per i gruppi termici a fiamma). Trattandosi di una nuova tipologia di impianto, il vecchio generatore dovrà essere disattivato mediante l'invio di apposita Dichiarazione di conformità all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Per il nuovo è richiesto il pagamento di un nuovo bollino.

Come si procede in presenza di più generatori all’interno della medesima unità immobiliare

In caso di più generatori a servizio dello stesso impianto, si procede al censimento sul Catasto CURI con l’assegnazione di un solo codice, riferito alla potenza complessiva data dalla somma di singoli generatori. Si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi non collegati fra di loro, con potenza a partire da 10 kW (per gruppi termici) e 12 kW (per gruppi frigo / pompe di calore), anche all’interno della medesima unità immobiliare, si effettua per ognuno il censimento sul CURI con relativo Bollino (laddove previsto) mediante la registrazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica. A ciascun impianto presente all’interno dell’unità immobiliare sarà assegnato il rispettivo Codice Catasto.

Nella sezione “Documenti e utilità” - "Manuali" del nostro sito è possibile scaricare un manuale con un elenco di casistiche differenti e relative indicazioni sugli adempimenti necessari.